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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VII
Art. 465
Art. 465 c.p.
Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto.
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619. Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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