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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VII
Art. 479
Art. 479 c.p.
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'
articolo 476
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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