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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VII
Art. 485
Art. 485 c.p.
Falsità in scrittura privata. (Abrogato)
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.
Ultimo aggiornamento:
08 marzo 2016
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