Storico delle modifiche apportate all'articolo 490 Codice Penale aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 490 c.p. ( Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
Vigente dal: 06/02/2016 Vigente al:Testo precedenteSoppressione, distruzione e occultamento di atti veri1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o unascrittura privata verisoggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476,477, 482e485,secondo le distinzioni in essi contenute.
2.Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.Testo modificatoSoppressione, distruzione e occultamento di atti veri1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.
2. abrogato (d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7)