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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VIII
Art. 500
Art. 500 c.p.
Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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