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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VIII
Art. 511
Art. 511 c.p.
Pena per i capi, promotori e organizzatori.
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli
articoli 502
e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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