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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VIII
Art. 513-bis
Art. 513-bis c.p.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza.
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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