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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VIII
Art. 516
Art. 516 c.p.
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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Art. 517
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