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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VIII
Art. 517
Art. 517 c.p.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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