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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo VIII
Art. 517-bis
Art. 517-bis c.p.
Circostanza aggravante.
Le pene stabilite dagli
articoli 515
,
516
e
517
sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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