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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo IX
Art. 522
Art. 522 c.p.
Ratto a fine di matrimonio. (Abrogato)
[Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae, o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni [c.p.
29
] . Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni[c.p.
540
,
573
,
574
] .]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 521
Art. 523
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