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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo IX
Art. 526
Art. 526 c.p.
Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata. (Abrogato)
[Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni [c.p.
540
] . Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.]
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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