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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo IX
Art. 529
Art. 529 c.p.
Atti e oggetti osceni: nozione.
Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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