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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo IX
Art. 532
Art. 532 c.p.
Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella. (Abrogato)
[Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila. Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà].
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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