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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo IX
Art. 534
Art. 534 c.p.
Sfruttamento di prostitute. (Abrogato)
[Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila].
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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