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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo IX
Art. 535
Art. 535 c.p.
Tratta di donne e di minori. (Abrogato)
[Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne in stato di infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s'intromette per agevolarne la partenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila. La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai nn. 1, 2 e 3 dell'
art. 531
, ovvero se il fatto è commesso in danno di due o più persone, anche se dirette in paesi diversi].
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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