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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo X
Art. 553
Art. 553 c.p.
Incitamento a pratiche contro la procreazione. (Abrogato)
[Chiunque pubblicamente [c.p.
266
] incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila [c.p.p.
31
] . Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.]
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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