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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo XI
Art. 562
Art. 562 c.p.
Pena accessoria e sanzione civile.
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli
articoli 556
e
560
importa la perdita dell'autorità maritale. Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole. Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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