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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo XII
Art. 586
Art. 586 c.p.
Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.
Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'
articolo 83
, ma le pene stabilite negli
articoli 589
e
590
sono aumentate.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 586-bis
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