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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo XII
Art. 594
Art. 594 c.p.
Ingiuria. (Abrogato)
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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