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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo XII
Art. 597
Art. 597 c.p.
Querela della persona offesa ed estinzione del reato.
Il delitto previsto dall'articolo
595
è punibile a querela della persona offesa. Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'
articolo precedente
, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa. Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'
articolo precedente
spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 598
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