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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo XII
Art. 603-ter
Art. 603-ter c.p.
Pene accessorie.
La condanna per i delitti di cui agli
articoli 600
, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e
603-bis
, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. L'esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'
articolo 99
, secondo comma, numeri 1) e 3).
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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