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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo XII
Art. 608
Art. 608 c.p.
Abuso di autorità contro arrestati o detenuti.
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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