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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo XII
Art. 609
Art. 609 c.p.
Perquisizione e ispezione personali arbitrarie.
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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