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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo XII
Art. 613
Art. 613 c.p.
Stato di incapacità procurato mediante violenza.
Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno. Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'
articolo 579
non esclude la punibilità. La pena è della reclusione fino a cinque anni: 1. se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; 2. se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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