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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo XII
Art. 620
Art. 620 c.p.
Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.
L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2018
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