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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo XIII
Art. 626
Art. 626 c.p.
Furti punibili a querela dell'offeso.
Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa: 1. se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita; 2. se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno; 3. se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'
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.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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