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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo XIII
Art. 627
Art. 627 c.p.
Sottrazione di cose comuni. (Abrogato)
Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206. Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.
Ultimo aggiornamento:
08 marzo 2016
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