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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo XIII
Art. 632
Art. 632 c.p.
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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