Storico delle modifiche apportate all'articolo 635-bis Codice Penale aggiornato al 2021
Pubblichiamo il testo integrale del nuovo articolo 635-bis c.p. ( Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.).
Tramite la barra temporale è possibile mettere a confronto le modifiche apportate nel tempo.
Fonte: Normattiva.it (testo non ufficiale a carattere non autentico e gratuito)
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Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
Vigente dal: 06/02/2016 Vigente al:Testo precedenteDanneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Sericorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero seil fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattroanni e si procede d'ufficio.Testo modificatoDanneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.