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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo XIII
Art. 647
Art. 647 c.p.
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito. (Abrogato)
È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309: 1. chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate; 2. chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo; 3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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