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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo XIII
Art. 648-quater
Art. 648-quater c.p.
Confisca.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo
444
del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli
articolo 648-bis
e
648-ter
, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli
648-bis
e
648-ter
, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo
430
del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 648-ter.1
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