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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro II
Titolo XIII
Art. 649
Art. 649 c.p.
Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1. del coniuge non legalmente separato; 1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; 2. di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato; 3. di un fratello o di una sorella che con lui convivano. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli
artt. 628
,
629
e
630
e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
Ultimo aggiornamento:
30 gennaio 2017
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Art. 648-quater
Art. 649-bis
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