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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo III
Art. 65
Art. 65 c.p.
Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 1. alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; 2. alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; 3. le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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