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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro III
Titolo I
Art. 654
Art. 654 c.p.
Grida e manifestazioni sediziose.
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'
articolo 266
ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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