info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo III
Art. 66
Art. 66 c.p.
Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti.
Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'
articolo 63
, né comunque eccedere: 1. gli anni trenta, se si tratta della reclusione; 2. gli anni cinque, se si tratta dell'arresto; 3. e, rispettivamente, euro 10.329 o euro 2.065, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30.987 o euro 6.197 se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'
articolo 133-bis
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 65
Art. 67
chevron_right
Articoli correlati
Art. 63 c.p.
-
Art. 133-bis c.p.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 66 c.p.
{{{testolinkato}}}