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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro III
Titolo I
Art. 677
Art. 677 c.p.
Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina.
Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 19-bis disp. att. c.p.
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