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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro III
Titolo I
Art. 678-bis
Art. 678-bis c.p.
Detenzione abusiva di precursori di esplosivi
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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