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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro III
Titolo I
Art. 691
Art. 691 c.p.
Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.
Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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