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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro III
Titolo I
Art. 695
Art. 695 c.p.
Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi.
Chiunque, senza la licenza dell'autorità , fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi , ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239. Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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