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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo III
Art. 70
Art. 70 c.p.
Circostanze oggettive e soggettive.
Agli effetti della legge penale: 1. sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso; 2. sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole. Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità, e la recidiva.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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