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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro III
Titolo I
Art. 703
Art. 703 c.p.
Accensioni ed esplosioni pericolose.
Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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