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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro III
Titolo I
Art. 711
Art. 711 c.p.
Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti. (Abrogato)
[Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto o come un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila [c.p.
713
].]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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