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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro III
Titolo I
Art. 714
Art. 714 c.p.
Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori. (Abrogato)
[Chiunque, senza ordine dell'Autorità o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore [c.c.
240
] , è punito con l'ammenda da lire dodicimila a centoventimila. La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l'ordine o l'autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorità. Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire dodicimila a duecentomila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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