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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro III
Titolo I
Art. 715
Art. 715 c.p.
Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente. (Abrogato)
[Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'
articolo precedente
, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromila a ottantamila. Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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