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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro III
Titolo I
Art. 718
Art. 718 c.p.
Esercizio di giuochi d'azzardo.
Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 206. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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