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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo III
Art. 72
Art. 72 c.p.
Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee.
Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi. L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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