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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro III
Titolo I
Art. 723
Art. 723 c.p.
Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo.
Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d'azzardo, ma tuttavia vietati dall'autorità, è punito con l'ammenda da euro 5 a euro 103. Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'
articolo 719
, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da euro 51 a 516. Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a euro 51.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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