info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo III
Art. 79
Art. 79 c.p.
Limiti degli aumenti delle pene accessorie.
La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti: 1. dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o dell'interdizione da una professione o da un'arte; 2. cinque anni, se si tratta della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 78
Art. 80
chevron_right
Articoli correlati
Art. 28 c.p.
-
Art. 37 c.p.
-
Art. 84 c.p.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 79 c.p.
{{{testolinkato}}}