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Codici
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale
Libro I
Titolo I
Art. 8
Art. 8 c.p.
Delitto politico commesso all'estero.
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'
articolo precedente
, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
delitto politico
querela
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